Una madre in difficoltà, perché non riceve il contributo economico per il mantenimento dei figli, da parte dell’altro genitore, oppure lo stesso padre, impossibilitato a pagare. Questi i casi più frequenti che si presentano negli studi legali, chiedendoci quali possono essere le conseguenze
Non versare l’assegno di mantenimento, stabilito con provvedimento del Giudice, costituisce reato ai sensi dell’art. 570 bis del codice penale. Ovvio che debba trattarsi di un comportamento reiterato e non di una singola violazione.
Ma oltre al profilo penalistico, quali sono le altre azioni esperibili a tutela dei minori?
Innanzitutto è possibile notificare al debitore un atto di precetto procedendo poi al pignoramento dei beni.
Nel migliore dei casi ci sarà uno stipendio a garanzia, il quale è pignorabile nella misura di un quinto. Procedura più lunga e costosa, ma pur sempre possibile in assenza di una busta paga del debitore, quella relativa al pignoramento di altri beni, mobili o immobili.
Altra possibilità, qualora il genitore non adempia per una impossibilità oggettiva (ad esempio perché disoccupato o portatore di una malattia invalidante che non gli consenta di lavorare) è rivolgere la richiesta di pagamento nei confronti dei nonni del minore.
Ciò a due condizioni: che si dimostri lo stato di bisogno ed inoltre di aver esperito tutte le possibili azioni per recuperare il credito nei confronti del genitore tenuto al mantenimento.
I nonni sono tutti tenuti a contribuire, ognuno in proporzione alle proprie sostanze.
Diverso il discorso relativamente all’omesso pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative), caso in cui è possibile agire solo in sede civilistica, con un ingiunzione di pagamento.