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Figli e separazione. Affidamento a chi? E perchè?

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@Jordan Whitt-Unsplash

 

Con il provvedimento che dichiara la separazione tra i coniugi si stabiliscono regole sull’affidamento dei figli

Si determina cioè come verrà esercitata la responsabilità genitoriale (l’insieme dei diritti e dei doveri che spettano e gravano su entrambi i genitori) e con chi vivranno i figli (cd. collocazione).

Con la riforma del 2006 è stato sancito il diritto dei figli alla bigenitorialità, cioè a godere della presenza equilibrata e continuativa di entrambi i genitori.

In conseguenza di ciò l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori è divenuto la regola.

L’affidamento monogenitoriale infatti può essere disposto solo nel caso in cui l’altro sia contrario all’interesse del minore.

Nel caso di M., ad esempio, il Tribunale di Roma, valutata l’assunzione da parte del padre di sostanze psicotrope ed il suo lacunoso assolvimento ai compiti di accudimento e cura del minore, ha disposto una consulenza psicologica al fine di determinare la sua idoneità come genitore.

Essendosi il padre sottratto ad essa, è stato concesso l’affidamento del minore alla madre con facoltà per la stessa di esercitare tutte le scelte. Comprese quelle relative alla residenza abituale.

Ma cosa significa in realtà affidamento condiviso e affidamento esclusivo?

E cosa comporta  l’uno o l’altro regime?

L’affidamento condiviso prevede la partecipazione attiva di entrambi i genitori al progetto educativo nonché a quello di cura e assistenza dei figli.

Ciò comporta che, nella separazione, venga attribuita congiuntamente la responsabilità genitoriale con condivisione delle  decisioni di maggiore interesse.

Nel caso di P.,che aveva provveduto unilateralmente all’iscrizione ad un Istituto scolastico del minore, non coinvolgendo l’altro genitore, il Giudice ha emesso un provvedimento ammonitorio e sanzionatorio.

L’affidamento esclusivo comporta invece che  il genitore non affidatario ha un potere  decisionale equivalente a quello che compete al genitore affidatario solo sulle scelte di maggior interesse.

Questo sono, in particolare, educazione, l’istruzione e la salute (le decisioni più importanti che hanno la capacità di incidere profondamente sulla vita del minore).

Sulle  altre, esercitate unicamente dall’altro genitore, egli  ha un dovere di controllo e vigilanza.

Di recente creazione giurisprudenziale è l’affidamento super-esclusivo, che si applica nei casi di ASSOLUTA inidoneità di un genitore.

Per tale motivo sono demandate all’altro non solo le scelte ordinarie, ma anche quelle straordinarie relative al minore, che potrà compiere autonomamente.

Diversa è la cd. collocazione del minore, cioè è il luogo ove il minore, di fatto, vive.

Indubbio era l’intento della legge: garantire il più possibile una frequentazione paritetica tra i genitori.

La giurisprudenza prevalente ha sinora ritenuto  fosse una forma di tutela maggiore per i figli il collocamento prevalente presso uno dei due genitori.

Ciò sulla scorta delle indicazioni dei consulenti di Tribunale, che più volte hanno ribadito l’importanza, per i bambini, di un habitat prevalente.

Il disegno di Legge Pillon, in fase di approvazione al Senato, mirerebbe a ripristinare la parità dei giorni di frequentazione dei genitori, stabilendo una suddivisione tra di loro esattamente  metà.

I figli dovrebbero cioè trascorrere almeno dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, con ciascun genitore, ed avrebbero il doppio domicilio.

Tale impostazione ha suscitato vaste perplessità negli operatori del diritto di famiglia, così come anche nell’ambito delle Associazioni forensi.